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03/12/2015 Pagamento elettronico per l’iscrizione al registro dei revisori S.M.Perego
27/01/2016 I diritti doganali si possono pagare anche con bonifico S.M.Perego
28/01/2016 Professionisti - Sull’auto maxi ammortamento ma resta il limite del 20% S.M.Perego
28/01/2016 Contributi INPS obbligatori e quote associative e contributi associativi S.M.Perego
29/01/2016 Le CU che non rientrano nel 730 Precompilato si possono trasmettere entro il 1.8.2016 S.M.Perego
29/01/2016 Scade il 9.2.2016 la trasmissione telematica delle spese sanitarie S.M.Perego
29/01/2016 Il regime di vantaggio aperto nel 2015 opera per un quinquennio S.M.Perego
29/01/2016 Quando le agevolazioni prima casa – Risposte a Telefisco 2016 S.M.Perego
01/02/2016 Studi di settore 2016 - disponibile la versione definitiva con alcune novità S.M.Perego

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Titolo: Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente   Data : 29/03/2019
 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente
I contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014).
Per effetto di tale norma, il datore di lavoro in regime forfetario corrisponde al dipendente o collaboratore una retribuzione al netto delle ritenute a titolo previdenziale, ma al lordo di quelle fiscali, con obbligo di compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali, rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica (risposta interpello DRE Campania 19.5.2017 n. 954-881/2017). A sua volta, percependo un reddito al lordo delle ritenute d'acconto IRPEF, il dipendente o il collaboratore dovrebbe sempre presentare il modello 730 o il modello REDDITI PF per liquidare e versare le imposte dovute (IRPEF e addizionali).
Stando alle prime anticipazioni, il prossimo DL "crescita", che il Governo sta esaminando, dovrebbe intervenire sulla predetta disposizione, rendendo obbligatorie, a decorrere dall'1.1.2019, le ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (resterebbe, invece, fermo l'esonero per le altre ritenute). Inoltre, allo scopo di rendere per il lavoratore maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, si prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Ritenute fiscali per dipendenti e collaboratori obbligatorie nel forfetario" - Rivetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego