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11/04/2016 Le ritenute subite dai contribuenti forfetari entrano in Unico PF S.M.Perego
11/04/2016 Le novità sugli interpelli S.M.Perego
11/04/2016 Il 730 Precompilato deve sempre essere verificato S.M.Perego
11/04/2016 Prorogata ulteriormente la presentazione telematica dello "Spesometro" S.M.Perego
11/04/2016 Rispetta la sua scadenza naturale il “Regime di Vantaggio” S.M.Perego
12/04/2016 Agli agricoltori sconto INAIL del 20% S.M.Perego
12/04/2016 Possibile proroga dal 7.7.2016 al 23.7.2016 per il 730 S.M.Perego
12/04/2016 L’introduzione del “Desktop telematico” blocca gli studi professionali S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
12/04/2016 Dal 2 maggio i voucher si acquistano con il mod. F24 ELIDE S.M.Perego

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Titolo: Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente   Data : 29/03/2019
 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente
I contribuenti che fruiscono del regime forfetario non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte di cui al Titolo III (artt. 23-30) del DPR 600/73 (art. 1 co. 69 della L. 190/2014).
Per effetto di tale norma, il datore di lavoro in regime forfetario corrisponde al dipendente o collaboratore una retribuzione al netto delle ritenute a titolo previdenziale, ma al lordo di quelle fiscali, con obbligo di compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali, rilasciare e trasmettere la Certificazione Unica (risposta interpello DRE Campania 19.5.2017 n. 954-881/2017). A sua volta, percependo un reddito al lordo delle ritenute d'acconto IRPEF, il dipendente o il collaboratore dovrebbe sempre presentare il modello 730 o il modello REDDITI PF per liquidare e versare le imposte dovute (IRPEF e addizionali).
Stando alle prime anticipazioni, il prossimo DL "crescita", che il Governo sta esaminando, dovrebbe intervenire sulla predetta disposizione, rendendo obbligatorie, a decorrere dall'1.1.2019, le ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati (resterebbe, invece, fermo l'esonero per le altre ritenute). Inoltre, allo scopo di rendere per il lavoratore maggiormente sostenibile l'impatto delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, si prevede il loro frazionamento in tre rate mensili.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Ritenute fiscali per dipendenti e collaboratori obbligatorie nel forfetario" - Rivetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego