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Data Titolo Sezione Autore
16/07/2015 La cessione di energia elettrica al GSE spa soggetta alla fattura elettronica dal 20.7.2015 S.M.Perego
16/07/2015 Scade oggi il termine di versamento delle imposte e dei contributi risultanti dai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE) si rinnova nuovamente dal 1.10.2015 S.M.Perego
16/07/2015 La Cassazione interviene sull’omesso Reverse Charge conseguente a un acquisto intracomunitario S.M.Perego
20/07/2015 Un Nuovo aggiornamento di GE.RI.CO al 17 luglio. S.M.Perego
20/07/2015 Finalmente un servizio gratuito per la fatturazione elettronica dal 1.7.2016 S.M.Perego
20/07/2015 Le imposte pagate all’estero vengono riconosciute dalle CTP anche in assenza di dichiarazione S.M.Perego
21/07/2015 Senza speranza di ripensamento la deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori S.M.Perego
21/07/2015 Possibile ricorrere al finanziamento per liquidare il TFR in busta paga S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730   Data : 29/03/2019
 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730
Con l'art. 7-bis del DL 4/2019, inserito in sede di conversione in legge, è stato modificato il regime sanzionatorio per il rilascio infedele del visto di conformità sui modelli 730 (art. 39 co. 1 del DLgs. 241/97).
Il professionista e il responsabile del CAF non sono più tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale delle dichiarazioni), anche qualora l'errore non sia imputabile a dolo o colpa grave del contribuente.
L'infedele rilascio del visto di conformità sui modelli 730 è ora punito con una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, che può essere ridotta in base alla disciplina del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97):
- presentando una dichiarazione rettificativa;
- prima della formale contestazione dell'infedeltà del visto.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "Visto infedele sui 730, abolita la responsabilità per l’imposta" - Negro

Sezione:   Autore : S.M.Perego