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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
14/05/2019 L’emissione di fattura elettronica a San Marino non esclude l’esterometro S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
12/04/2016 L’esclusione da IRAP per i professionisti ancora in corso di definizione S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego
28/06/2016 L’esercizio della professione può essere abusivo se si passa tramite società S.M.Perego
01/03/2016 L’eventuale variazione di rendita catastale deve essere adeguatamente motivata S.M.Perego
29/12/2016 L’ICI e l’IMU per gli immobili degli enti non commerciali in alcuni casi è dovuta S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1201 to 1210 of 2397
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Titolo: Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti   Data : 29/03/2019
 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti
Il provvedimento UIF del 28.3.2019 reca le istruzioni in materia di "comunicazioni oggettive" correlate alle operazioni effettuate in contante.
Si stabilisce, in particolare, che le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le succursali insediate in Italia di tali soggetti e Poste Italiane S.p.A. inviano alla UIF, con cadenza mensile, una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000,00 euro.
La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 231/2007 (SOS), quando l'operazione stessa:
- non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta;
- non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15.9.2019).
Fonte: Provvedimento Banca d’Italia UIF del 28.3.2019 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "L’inoltro di una SOS non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva" - Redazione

Sezione:   Autore : S.M.Perego