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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Non sempre è necessario comunicare il luogo di conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/10/2016 Non sempre esclusi da IRPEF gli immobili concessi in comodato S.M.Perego
13/03/2017 Non sempre il mediatore immobiliare risponde del proprio operato S.M.Perego
24/09/2015 Non sempre la plusvalenza da cessione di immobili rileva nel reddito d’impresa S.M.Perego
06/12/2017 Non sempre obbligatorio erogare la formazione di base e trasversale all’apprendista S.M.Perego
10/06/2016 Non sempre soggetti ad IMU gli impianti fotovoltaici su edifici S.M.Perego
29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
07/03/2017 Non si è trattato di proroga l’invio entro il 3.3.2017 della dichiarazione annuale IVA S.M.Perego
25/10/2016 Non si perde il credito sulle dichiarazioni integrative presentate entro i termini di accertamento S.M.Perego
28/09/2015 Non si perdono le agevolazioni prima casa anche se il trasferimento della residenza non avviene entro 18 mesi S.M.Perego

Records 1641 to 1650 of 2397
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Titolo: Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti   Data : 29/03/2019
 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti
Il provvedimento UIF del 28.3.2019 reca le istruzioni in materia di "comunicazioni oggettive" correlate alle operazioni effettuate in contante.
Si stabilisce, in particolare, che le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le succursali insediate in Italia di tali soggetti e Poste Italiane S.p.A. inviano alla UIF, con cadenza mensile, una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000,00 euro.
La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 231/2007 (SOS), quando l'operazione stessa:
- non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta;
- non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15.9.2019).
Fonte: Provvedimento Banca d’Italia UIF del 28.3.2019 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "L’inoltro di una SOS non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva" - Redazione

Sezione:   Autore : S.M.Perego