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Data Titolo Sezione Autore
15/06/2017 Si estende ai professionisti l’obbligo di segnalazione delle “Comunicazioni oggettive” alla UIF S.M.Perego
15/06/2017 L’Agenzia delle Entrate non può cessare d’ufficio l’iscrizione all’archivio VIES S.M.Perego
15/06/2017 La riapertura della voluntary disclosure con sanzioni ridotte se autoliquidate con errori S.M.Perego
15/06/2017 In G.U. la legge sul c.d. “Jobs Act autonomi” S.M.Perego
16/06/2017 Dall’1.7.2017 anche i professionisti soggetti allo split payment S.M.Perego
16/06/2017 Nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione S.M.Perego
16/06/2017 Confermato l’obbligo del visto di conformità sopra i 5 mila euro previsto dal DL 50/2017 S.M.Perego
16/06/2017 Senza confisca per equivalente la bancarotta impropria da reato societario S.M.Perego
16/06/2017 Un nuovo modello per la dichiarazione di successione in vigore dall’1.9.2017 S.M.Perego
19/06/2017 Il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere si estende all’acquisto di mobili e componenti d'arredo S.M.Perego

Records 1881 to 1890 of 2397
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Titolo: Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti   Data : 29/03/2019
 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti
Il provvedimento UIF del 28.3.2019 reca le istruzioni in materia di "comunicazioni oggettive" correlate alle operazioni effettuate in contante.
Si stabilisce, in particolare, che le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le succursali insediate in Italia di tali soggetti e Poste Italiane S.p.A. inviano alla UIF, con cadenza mensile, una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000,00 euro.
La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 231/2007 (SOS), quando l'operazione stessa:
- non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta;
- non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15.9.2019).
Fonte: Provvedimento Banca d’Italia UIF del 28.3.2019 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "L’inoltro di una SOS non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva" - Redazione

Sezione:   Autore : S.M.Perego