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Data Titolo Sezione Autore
25/10/2016 Con il DL 193/2016 modificata l’estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia S.M.Perego
21/10/2016 Per il trasferimento di beni a sé stessi in altro Stato Ue non rileva la partita IVA S.M.Perego
24/10/2016 Le piattaforme petrolifere sono classificate nella categoria catastale “D” S.M.Perego
24/10/2016 Dal 1.1.2017 la fattura elettronica passa dall’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
24/10/2016 Entro il 14.12.2016 si può ravvedere il 770/2016 omesso S.M.Perego
24/10/2016 INPS - Assegno di natalità, dichiarazione sostitutiva unica (DSU) S.M.Perego
25/10/2016 L’INPS esclude il contributo addizionale sui licenziamenti se esiste continuità occupazionale S.M.Perego
25/10/2016 Nonostante la soppressione di Equitalia si continueranno a pagare gli aggi di riscossione S.M.Perego
25/10/2016 Dall’Agenzia delle Entrate altre 60 mila lettere per omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni di locazione S.M.Perego
21/10/2016 Nessuna incostituzionalità sull’operato del Giudice tributario S.M.Perego

Records 2011 to 2020 of 2397
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Titolo: Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti   Data : 29/03/2019
 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti
Il provvedimento UIF del 28.3.2019 reca le istruzioni in materia di "comunicazioni oggettive" correlate alle operazioni effettuate in contante.
Si stabilisce, in particolare, che le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le succursali insediate in Italia di tali soggetti e Poste Italiane S.p.A. inviano alla UIF, con cadenza mensile, una comunicazione contenente i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000,00 euro.
La comunicazione oggettiva esclude l'obbligo di segnalazione dell'operazione come sospetta ai sensi dell'art. 35 del DLgs. 231/2007 (SOS), quando l'operazione stessa:
- non presenti collegamenti con altre operazioni di diversa tipologia che facciano desumere una complessiva operatività sospetta;
- non sia effettuata da clienti a elevato rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
L'obbligo di invio delle comunicazioni oggettive decorre dal mese di aprile 2019; in sede di prima applicazione del provvedimento, le comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno 2019 possono essere inviate alla UIF entro la data di scadenza relativa alle comunicazioni del mese di luglio 2019 (15.9.2019).
Fonte: Provvedimento Banca d’Italia UIF del 28.3.2019 - Il Quotidiano del Commercialista del 29.3.2019 - "L’inoltro di una SOS non esonera dall’invio della comunicazione oggettiva" - Redazione

Sezione:   Autore : S.M.Perego