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23/09/2016 Al giudice penale resta sempre la competenza nel determinare l’imposta evasa S.M.Perego
23/09/2016 La compilazione del quadro LM S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
23/09/2016 Alcuni chiarimenti sugli ammortamenti degli impianti fotovoltaici S.M.Perego
26/09/2016 Scade il 30.9.2016 la comunicazione dei redditi di lavoro autonomo da parte dei pensionati all’INPS S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego
26/09/2016 Non spetta il credito d'imposta per la ricerca e sviluppo alla partecipazione ai corsi di formazione S.M.Perego
26/09/2016 La deducibilità degli oneri compete sempre con la l. 104/92 S.M.Perego
26/09/2016 Anche il mobilio detenuto all’estero deve essere dichiarato nel quadro RW S.M.Perego
26/09/2016 Le 90 mila lettere dell’Agenzia delle Entrate sono tutta colpa dell’INPS S.M.Perego

Records 1251 to 1260 of 2397
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Titolo: Limitato il ricorso al segreto professionale   Data : 05/04/2019
 Limitato il ricorso al segreto professionale
La Corte di Cassazione, nella sentenza 1.4.2019 n. 14082, esclude che il segreto professionale opponibile al sequestro penale possa essere esteso alla figura del "tributarista" quale esercente una professione non organizzata (ex L. 4/2013) e non appartenente all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Per impugnare il provvedimento dell'autorità giudiziaria, è necessario in primo luogo dimostrare la titolarità di una situazione giuridica tipica cui l'ordinamento riconosce la facoltà di opporre il segreto; in tal senso, le disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi definite dalla citata legge non possono incidere sulla disciplina del segreto professionale, né introdurre norme ad integrazione della specifica disciplina contenuta negli artt. 200 e ss. c.p.p.
Fonte: Cass. pen. 1.4.2019 n. 14082 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2019 - "Il non iscritto a un ordine non può opporre il segreto professionale" - Artusi

Sezione:   Autore : S.M.Perego