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Data Titolo Sezione Autore
23/05/2016 Il 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è sempre deducibile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
06/06/2016 Il maxi ammortamento deve essere utilizzato subito altrimenti si perde S.M.Perego
21/06/2016 Il leasing abitativo rientra tra gli oneri detraibili S.M.Perego
22/06/2016 La c.d. “Società di comodo” può omettere il pagamento delle imposte S.M.Perego
22/06/2016 L’utenza elettrica “residenziale” è sempre soggetta al canone RAI S.M.Perego
22/06/2016 La locazione sistematica “On-line” è attività commerciale S.M.Perego
23/06/2016 Al via il decreto anticorruzione S.M.Perego
23/06/2016 Accertamenti mirati ai rimborsi da 730 superiori a 4.000,00 euro S.M.Perego
23/06/2016 Il canone RAI non deve essere assoggettato ad IVA S.M.Perego

Records 421 to 430 of 2397
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Titolo: Limitato il ricorso al segreto professionale   Data : 05/04/2019
 Limitato il ricorso al segreto professionale
La Corte di Cassazione, nella sentenza 1.4.2019 n. 14082, esclude che il segreto professionale opponibile al sequestro penale possa essere esteso alla figura del "tributarista" quale esercente una professione non organizzata (ex L. 4/2013) e non appartenente all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Per impugnare il provvedimento dell'autorità giudiziaria, è necessario in primo luogo dimostrare la titolarità di una situazione giuridica tipica cui l'ordinamento riconosce la facoltà di opporre il segreto; in tal senso, le disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi definite dalla citata legge non possono incidere sulla disciplina del segreto professionale, né introdurre norme ad integrazione della specifica disciplina contenuta negli artt. 200 e ss. c.p.p.
Fonte: Cass. pen. 1.4.2019 n. 14082 - Il Quotidiano del Commercialista del 2.4.2019 - "Il non iscritto a un ordine non può opporre il segreto professionale" - Artusi

Sezione:   Autore : S.M.Perego