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14/04/2016 La notifica degli atti sulla voluntary disclosure può avvenire sulla PEC del professionista S.M.Perego
21/12/2018 La notifica della cartella arriva sulla pec - Nessuna sospensione S.M.Perego
05/11/2015 La notifica di Equitalia solo con agente notificatore S.M.Perego
01/12/2016 La nuova imposta IRI entra in vigore dall’1.1.2017, ma solo su opzione S.M.Perego
03/11/2015 La particolare tenuità del fatto non è punibile S.M.Perego
11/11/2015 La Patent box trova il suo modello S.M.Perego
16/01/2017 La PEC equivale sempre alla raccomandata S.M.Perego
16/07/2018 La PEC inattiva non determina l’invalidità ai fini di eventuali notifiche S.M.Perego
01/09/2015 La plusvalenza derivante dalla cessione dell'impresa familiare rileva solo per il titolare S.M.Perego
26/09/2016 La prescrizione decennale sulla responsabilità del notaio decorre dall’accertamento dell’imposta S.M.Perego

Records 1361 to 1370 of 2397
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Titolo: Conservazione delle fatture elettroniche   Data : 09/04/2019
Conservazione delle fatture elettroniche
Nel documento di ricerca Fondazione Nazionale dei Commercialisti pubblicato il 5.4.2019 vengono analizzate alcune questioni legate alla conservazione elettronica.
In occasione del forum del 15.1.2019 era stato chiesto se l'adesione al servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate comportasse necessariamente l'assunzione della qualifica di responsabile della conservazione da parte del soggetto passivo. L'Agenzia aveva risposto operando un rinvio alle Linee guida dell'AgID.
Nell'ambito di un tavolo istituzionale intrattenuto con l'Agenzia delle Entrate, il CNDCEC è tornato sul punto, chiedendo se il ruolo di responsabile della conservazione potesse essere assunto dalla stessa Agenzia.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso delle e-fatture, il "soggetto produttore" è colui in capo al quale il DPR 633/72 pone gli obblighi di emissione e conservazione. La responsabilità del servizio grava, quindi, sul soggetto obbligato, che ha, però, facoltà di affidare ad un terzo la conservazione di tutti o parte dei documenti.
In tale circostanza, il terzo "diventerebbe Responsabile del servizio", svolgendo, "in nome del soggetto produttore, le funzioni che garantiscono la conservazione a norma dei documenti informatici".
Nella circostanza, l'Agenzia delle Entrate rende noto che, laddove le venga affidato il servizio, gli obblighi e gli oneri previsti dagli artt. 6 e 7 del DPCM 3.12.2013 rientrerebbero sostanzialmente, salvo alcune delimitazioni, nell'ambito dei compiti ad essa delegati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2019 - "Obblighi e oneri della conservazione elettronica delegabili all’Agenzia" - Bilancini - Documento di ricerca FNC 5.4.2019

Sezione:   Autore : S.M.Perego