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03/05/2017 Nuova stretta alle compensazioni estesa a tutti i tributi S.M.Perego
03/05/2017 Dal 2 maggio è possibile trasmettere il 730Precompilato S.M.Perego
03/05/2017 Nel quadro RQ l’assegnazione agevolata di beni ai soci S.M.Perego
03/05/2017 La tardiva annotazione della fattura d’acquisto comporta la perdita dell’IVA addebitata S.M.Perego
03/05/2017 INPS - Basta aver presentato la domanda di definizione dei ruoli per ottenere il DURC S.M.Perego
03/05/2017 Nuove modifiche al modello 770/2017 S.M.Perego
04/05/2017 Per le cooperative un nuovo bilancio di esercizio S.M.Perego
04/05/2017 Una stretta all’aliquota Iva per la cessione di piante aromatiche S.M.Perego
04/05/2017 Sulla PEC dei contribuenti le anomalie sulla dichiarazione IVA per il 2016 S.M.Perego
04/05/2017 Estrazione di beni dal deposito IVA destinati in Italia sempre più complessa S.M.Perego

Records 1791 to 1800 of 2397
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Titolo: Conservazione delle fatture elettroniche   Data : 09/04/2019
Conservazione delle fatture elettroniche
Nel documento di ricerca Fondazione Nazionale dei Commercialisti pubblicato il 5.4.2019 vengono analizzate alcune questioni legate alla conservazione elettronica.
In occasione del forum del 15.1.2019 era stato chiesto se l'adesione al servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate comportasse necessariamente l'assunzione della qualifica di responsabile della conservazione da parte del soggetto passivo. L'Agenzia aveva risposto operando un rinvio alle Linee guida dell'AgID.
Nell'ambito di un tavolo istituzionale intrattenuto con l'Agenzia delle Entrate, il CNDCEC è tornato sul punto, chiedendo se il ruolo di responsabile della conservazione potesse essere assunto dalla stessa Agenzia.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso delle e-fatture, il "soggetto produttore" è colui in capo al quale il DPR 633/72 pone gli obblighi di emissione e conservazione. La responsabilità del servizio grava, quindi, sul soggetto obbligato, che ha, però, facoltà di affidare ad un terzo la conservazione di tutti o parte dei documenti.
In tale circostanza, il terzo "diventerebbe Responsabile del servizio", svolgendo, "in nome del soggetto produttore, le funzioni che garantiscono la conservazione a norma dei documenti informatici".
Nella circostanza, l'Agenzia delle Entrate rende noto che, laddove le venga affidato il servizio, gli obblighi e gli oneri previsti dagli artt. 6 e 7 del DPCM 3.12.2013 rientrerebbero sostanzialmente, salvo alcune delimitazioni, nell'ambito dei compiti ad essa delegati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2019 - "Obblighi e oneri della conservazione elettronica delegabili all’Agenzia" - Bilancini - Documento di ricerca FNC 5.4.2019

Sezione:   Autore : S.M.Perego