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19/05/2017 Si attende per oggi la conferma della proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche S.M.Perego
23/05/2017 Può essere necessario un doppio deposito del bilancio S.M.Perego
23/05/2017 Le dimissioni del lavoratore passano tramite lo SPID S.M.Perego
23/05/2017 In detrazione al 19% anche le rette per la frequenza di asili nido e di scuole materne S.M.Perego
23/05/2017 I super-ammortamenti nel calcolo degli acconti IRPEF/IRES relativi al 2017 S.M.Perego
23/05/2017 L’autocertificazione del contribuente necessaria per l’apposizione del visto di conformità S.M.Perego
23/05/2017 Entro il 16.6.2017 occorre versare la prima rata di IMU e TASI S.M.Perego
23/05/2017 Anche la dichiarazione DOCFA è emendabile S.M.Perego
24/05/2017 Agenzia alcuni chiarimenti sugli impatriati S.M.Perego
24/05/2017 On-line le istruzioni INPS sul “Bonus asili nido” S.M.Perego

Records 1841 to 1850 of 2397
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Titolo: Conservazione delle fatture elettroniche   Data : 09/04/2019
Conservazione delle fatture elettroniche
Nel documento di ricerca Fondazione Nazionale dei Commercialisti pubblicato il 5.4.2019 vengono analizzate alcune questioni legate alla conservazione elettronica.
In occasione del forum del 15.1.2019 era stato chiesto se l'adesione al servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate comportasse necessariamente l'assunzione della qualifica di responsabile della conservazione da parte del soggetto passivo. L'Agenzia aveva risposto operando un rinvio alle Linee guida dell'AgID.
Nell'ambito di un tavolo istituzionale intrattenuto con l'Agenzia delle Entrate, il CNDCEC è tornato sul punto, chiedendo se il ruolo di responsabile della conservazione potesse essere assunto dalla stessa Agenzia.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso delle e-fatture, il "soggetto produttore" è colui in capo al quale il DPR 633/72 pone gli obblighi di emissione e conservazione. La responsabilità del servizio grava, quindi, sul soggetto obbligato, che ha, però, facoltà di affidare ad un terzo la conservazione di tutti o parte dei documenti.
In tale circostanza, il terzo "diventerebbe Responsabile del servizio", svolgendo, "in nome del soggetto produttore, le funzioni che garantiscono la conservazione a norma dei documenti informatici".
Nella circostanza, l'Agenzia delle Entrate rende noto che, laddove le venga affidato il servizio, gli obblighi e gli oneri previsti dagli artt. 6 e 7 del DPCM 3.12.2013 rientrerebbero sostanzialmente, salvo alcune delimitazioni, nell'ambito dei compiti ad essa delegati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2019 - "Obblighi e oneri della conservazione elettronica delegabili all’Agenzia" - Bilancini - Documento di ricerca FNC 5.4.2019

Sezione:   Autore : S.M.Perego