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Data Titolo Sezione Autore
22/12/2017 Permangono i dubbi sulla detraibilità dell’IVA per le fatture a cavallo dell’anno S.M.Perego
04/03/2016 Permangono perplessità sulla detrazione del 65% per le schermature solari S.M.Perego
18/11/2015 Perplessi i commercialisti sulla depenalizzazione sull’antiriciclaggio S.M.Perego
06/10/2016 Pertinenze e aree pertinenziali escluse da ICI anche senza dichiarazione S.M.Perego
10/01/2018 Più celeri i rimborsi fiscali S.M.Perego
02/12/2016 Più tempo per esercitare l’opzione alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi S.M.Perego
31/07/2015 Più tempo per fornire la documentazione ai controlli formali S.M.Perego
27/04/2017 Possibile applicare la cedolare secca anche alle locazioni brevi ma a particolari condizioni S.M.Perego
18/06/2015 Possibile il ravvedimento operoso del primo acconto IMU e TASI S.M.Perego
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego

Records 1861 to 1870 of 2397
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Titolo: Conservazione delle fatture elettroniche   Data : 09/04/2019
Conservazione delle fatture elettroniche
Nel documento di ricerca Fondazione Nazionale dei Commercialisti pubblicato il 5.4.2019 vengono analizzate alcune questioni legate alla conservazione elettronica.
In occasione del forum del 15.1.2019 era stato chiesto se l'adesione al servizio gratuito offerto dall'Agenzia delle Entrate comportasse necessariamente l'assunzione della qualifica di responsabile della conservazione da parte del soggetto passivo. L'Agenzia aveva risposto operando un rinvio alle Linee guida dell'AgID.
Nell'ambito di un tavolo istituzionale intrattenuto con l'Agenzia delle Entrate, il CNDCEC è tornato sul punto, chiedendo se il ruolo di responsabile della conservazione potesse essere assunto dalla stessa Agenzia.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso delle e-fatture, il "soggetto produttore" è colui in capo al quale il DPR 633/72 pone gli obblighi di emissione e conservazione. La responsabilità del servizio grava, quindi, sul soggetto obbligato, che ha, però, facoltà di affidare ad un terzo la conservazione di tutti o parte dei documenti.
In tale circostanza, il terzo "diventerebbe Responsabile del servizio", svolgendo, "in nome del soggetto produttore, le funzioni che garantiscono la conservazione a norma dei documenti informatici".
Nella circostanza, l'Agenzia delle Entrate rende noto che, laddove le venga affidato il servizio, gli obblighi e gli oneri previsti dagli artt. 6 e 7 del DPCM 3.12.2013 rientrerebbero sostanzialmente, salvo alcune delimitazioni, nell'ambito dei compiti ad essa delegati.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 6.4.2019 - "Obblighi e oneri della conservazione elettronica delegabili all’Agenzia" - Bilancini - Documento di ricerca FNC 5.4.2019

Sezione:   Autore : S.M.Perego