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Data Titolo Sezione Autore
30/10/2015 Nessuna maggiorazione del 40% per i beni in locazione finanziaria se non c’č riscatto S.M.Perego
19/06/2017 Nessuna presentazione della Dichiarazione IMU per i CD e IAP esclusi dall’IMU nel 2016 S.M.Perego
21/02/2019 Nessuna proroga per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA S.M.Perego
12/05/2016 Nessuna proroga per Unico 2016 S.M.Perego
30/11/2015 Nessuna registrazione se si riduce il canone di locazione S.M.Perego
11/11/2016 Nessuna revoca alla Cedolare Secca se ci si dimentica di presentare la proroga S.M.Perego
25/01/2018 Nessuna sanzione per le dichiarazioni dei redditi integrative a favore S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
03/09/2015 Nessuna sanzione proporzionale se le ritenute sono state versate S.M.Perego
14/06/2016 Nessuna sanzione se non si vende la vecchia “prima casa” entro l’anno S.M.Perego

Records 1611 to 1620 of 2397
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Titolo: Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche   Data : 09/04/2019
Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il prossimo 23.4.2019 scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019.
Per effetto del DM 28.12.2018, infatti, "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo". Considerato che il 20.4.2019 cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, in aderenza al disposto di cui all'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011.
Essendo la fattura elettronica un documento informatico, il versamento dell'imposta è regolato dalle disposizioni di cui al DM 17.6.2014. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 14.4.2015 n. 16, tale disciplina differisce rispetto a quella relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.
La procedura di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture segue le regole stabilite dal novellato art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014. L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche ricevute, rende noto al soggetto passivo l'importo dovuto, riportandolo nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
Tramite un servizio presente sullo stesso portale, sarà possibile scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24 predisposto dall'Agenzia.
Ad 11 giorni dalla scadenza però il servizio previsto dall’AdE non è ancora disponibile.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2019 - "L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non è “virtuale”" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego