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29/06/2016 Non si decade dal beneficio “Prima casa” se i requisiti sono in capo ad un solo coniuge S.M.Perego
29/06/2016 Il mancato trasferimento, per forza maggiore, entro 18 mesi non comporta la perdita dell’agevolazione “Prima casa” S.M.Perego
29/06/2016 L’avviso bonario dell’INPS interrompe la prescrizione dei contributi IVS di artigiani e commercianti S.M.Perego
30/06/2016 Al via nuovi incentivi per la produzione di energia prodotta da fonti rinnovabili S.M.Perego
30/06/2016 La legge 112/2016 dispone le misure di protezione delle persone prive di autonomia S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego
30/06/2016 La L. 106/2016 apporta modifiche ai bilanci delle associazioni riconosciute S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
30/06/2016 Le revisioni catastali devono sempre essere giustificate S.M.Perego
01/07/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego

Records 271 to 280 of 2397
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Titolo: Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche   Data : 09/04/2019
Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il prossimo 23.4.2019 scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019.
Per effetto del DM 28.12.2018, infatti, "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo". Considerato che il 20.4.2019 cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, in aderenza al disposto di cui all'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011.
Essendo la fattura elettronica un documento informatico, il versamento dell'imposta è regolato dalle disposizioni di cui al DM 17.6.2014. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 14.4.2015 n. 16, tale disciplina differisce rispetto a quella relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.
La procedura di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture segue le regole stabilite dal novellato art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014. L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche ricevute, rende noto al soggetto passivo l'importo dovuto, riportandolo nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
Tramite un servizio presente sullo stesso portale, sarà possibile scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24 predisposto dall'Agenzia.
Ad 11 giorni dalla scadenza però il servizio previsto dall’AdE non è ancora disponibile.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2019 - "L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non è “virtuale”" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego