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Data Titolo Sezione Autore
11/12/2017 Entro il 18.12.2017 occorre rivalutare il TFR S.M.Perego
29/03/2017 Entro il 2.5.2017 la domanda di rimborso IVA con il modello TR elevato a 30 mila euro senza alcuna garanzia S.M.Perego
21/07/2015 Entro il 27.7.2015 la presentazione dei modelli INTRASTAT servizi relativa al secondo trimestre 2015 S.M.Perego
21/02/2017 Entro il 28 febbraio la domanda di riduzione contributiva per i forfetari S.M.Perego
08/02/2016 Entro il 28.2.2016 la certificazione dei sostituti d'imposta ai dipendenti S.M.Perego
17/02/2016 Entro il 28.2.2016 la domanda di riduzione contributiva per i forfetari – Mess. INPS 26.1.2016 n. 286 S.M.Perego
13/10/2016 Entro il 29.12 la dichiarazione tardiva si può sanare con il versamento di €. 25,00 S.M.Perego
20/11/2015 Entro il 29.12.2015 la tardiva dichiarazione con ravvedimento pari a 25,00 euro S.M.Perego
06/04/2017 Entro il 30 aprile la comunicazione del canone RAI riscosso nel 2016 S.M.Perego
27/04/2018 Entro il 30 aprile la presentazione del modello MUD S.M.Perego

Records 641 to 650 of 2397
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Titolo: Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche   Data : 09/04/2019
Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il prossimo 23.4.2019 scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019.
Per effetto del DM 28.12.2018, infatti, "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo". Considerato che il 20.4.2019 cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, in aderenza al disposto di cui all'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011.
Essendo la fattura elettronica un documento informatico, il versamento dell'imposta è regolato dalle disposizioni di cui al DM 17.6.2014. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 14.4.2015 n. 16, tale disciplina differisce rispetto a quella relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.
La procedura di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture segue le regole stabilite dal novellato art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014. L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche ricevute, rende noto al soggetto passivo l'importo dovuto, riportandolo nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
Tramite un servizio presente sullo stesso portale, sarà possibile scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24 predisposto dall'Agenzia.
Ad 11 giorni dalla scadenza però il servizio previsto dall’AdE non è ancora disponibile.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2019 - "L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non è “virtuale”" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego