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09/02/2016 Il fabbricato rurale deve essere sempre pertinenziale S.M.Perego
09/02/2016 I forfetari non applicano le ritenute d’acconto ma compilano il quadro RS in Unico S.M.Perego
10/02/2016 INPS – Le retribuzioni convenzionali regolarizzabili entro maggio S.M.Perego
10/02/2016 Eliminate le semplificazioni per i forfetari S.M.Perego
10/02/2016 Gli apprendisti entrano nel FIS - Messaggio INPS 548/2016 S.M.Perego
10/02/2016 Agevolazioni prima casa – Il credito può essere speso prima della vendita S.M.Perego
10/02/2016 Anche gli interventi edilizi terminati nel 2012 usufruiscono della detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'acquisto di mobili S.M.Perego
10/02/2016 Riduzione del 50% della base imponibile IMU S.M.Perego
10/02/2016 Possibilità di cumulo per il professionista che trasmette tardivamente le dichiarazioni S.M.Perego

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Titolo: Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche   Data : 09/04/2019
Scade il 20 aprile il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il prossimo 23.4.2019 scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019.
Per effetto del DM 28.12.2018, infatti, "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo". Considerato che il 20.4.2019 cade di sabato, e che il 21 e il 22 sono giorni festivi, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo successivo, in aderenza al disposto di cui all'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011.
Essendo la fattura elettronica un documento informatico, il versamento dell'imposta è regolato dalle disposizioni di cui al DM 17.6.2014. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 14.4.2015 n. 16, tale disciplina differisce rispetto a quella relativa all'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli artt. 15 e 15-bis del DPR 642/72.
La procedura di versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture segue le regole stabilite dal novellato art. 6 co. 2 del DM 17.6.2014. L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche ricevute, rende noto al soggetto passivo l'importo dovuto, riportandolo nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
Tramite un servizio presente sullo stesso portale, sarà possibile scegliere se effettuare il versamento con addebito su conto corrente bancario o postale o se utilizzare il modello F24 predisposto dall'Agenzia.
Ad 11 giorni dalla scadenza però il servizio previsto dall’AdE non è ancora disponibile.
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2019 - "L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non è “virtuale”" - Bilancini

Sezione:   Autore : S.M.Perego