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Data Titolo Sezione Autore
13/09/2016 Tardivo versamento delle ritenute ravvedibile entro il 15 settembre p.v. S.M.Perego
14/09/2016 Estesi a più soggetti gli obblighi di comunicazione per le precompilate S.M.Perego
14/09/2016 Pubblicati i codici tributo per il versamento delle sostitutive per l’assegnazione agevolata S.M.Perego
15/09/2016 Disponibili gli avvisi di ravvedimento sull’annualità 2012 nel “Cassetto Fiscale” S.M.Perego
15/09/2016 Sull’IVA accertata si può applicare la rivalsa ordinaria S.M.Perego
15/09/2016 Scade il 20.9.2016 la comunicazione telematica per operazioni con Paesi black list S.M.Perego
15/09/2016 Super-ammortamenti vincolati ai coefficienti tabellari S.M.Perego
16/09/2016 Da oggi si possono presentare le istanze di rimborso sul canone RAI S.M.Perego
16/09/2016 Al via le lettere di anomalia sui redditi 2012 – Possibile il ravvedimento operoso S.M.Perego
16/09/2016 La dichiarazione precompilata viene ulteriormente integrata S.M.Perego

Records 1231 to 1240 of 2397
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Titolo: La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT   Data : 09/04/2019
La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT
Nonostante l'introduzione del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, sono confermati gli obblighi INTRASTAT per il periodo di imposta 2019.
Coloro che sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRA su base trimestrale, dunque, effettuano l'invio della comunicazione per il periodo da gennaio 2019 a marzo 2019 entro il termine del 26.4.2019 (il 25.4.2019 è festivo).
Entro il 30.4.2019 è, invece, dovuta la presentazione del c.d. "esterometro": per i mesi di gennaio 2019 e febbraio 2019 opera il differimento di cui al DPCM 27.2.2019; per il mese di marzo 2019 il termine è quello ordinario (vale a dire, l'ultimo giorno del mese successivo).
Sono escluse dagli obblighi comunicativi, sia ai fini INTRASTAT sia ai fini del c.d. "esterometro", le operazioni di importazione e di esportazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale.
Per gli INTRASTAT, sono confermate le semplificazioni introdotte con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409: per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetti passivi UE, la presentazione dei modelli INTRA-2 è dovuta solamente ai fini statistici, con periodicità mensile, esclusivamente al di sopra della soglia trimestrale di 100.000,00 euro (per le prestazioni di servizi) oppure di 200.000,00 euro (per le cessioni di beni).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2019 - "Presentazione degli INTRA trimestrali anche con l’esterometro" – Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego