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Data Titolo Sezione Autore
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
01/06/2016 I campi da golf devono essere accatastati nella cat. D/6 S.M.Perego
03/06/2016 Accertamenti da studi di settore nulli sul presunto consumo di caffe S.M.Perego
17/06/2016 Pubblicata in G.U. la proroga di Unico e IRAP 2016 S.M.Perego
01/07/2016 Anche la sola attività occasionale svolta nel comune consente l’acquisto agevolato dell’immobile S.M.Perego
20/06/2016 La ruralità del fabbricato dipende sempre dalla sua destinazione d’uso S.M.Perego
20/06/2016 L’omessa registrazione della locazione è imputabile al locatore ed al locatario S.M.Perego
20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
20/06/2016 Esclusi dalle agevolazioni gli immobili sottoposti a "prescrizioni di tutela indiretta" S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 1691 to 1700 of 2397
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Titolo: La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT   Data : 09/04/2019
La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT
Nonostante l'introduzione del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, sono confermati gli obblighi INTRASTAT per il periodo di imposta 2019.
Coloro che sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRA su base trimestrale, dunque, effettuano l'invio della comunicazione per il periodo da gennaio 2019 a marzo 2019 entro il termine del 26.4.2019 (il 25.4.2019 è festivo).
Entro il 30.4.2019 è, invece, dovuta la presentazione del c.d. "esterometro": per i mesi di gennaio 2019 e febbraio 2019 opera il differimento di cui al DPCM 27.2.2019; per il mese di marzo 2019 il termine è quello ordinario (vale a dire, l'ultimo giorno del mese successivo).
Sono escluse dagli obblighi comunicativi, sia ai fini INTRASTAT sia ai fini del c.d. "esterometro", le operazioni di importazione e di esportazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale.
Per gli INTRASTAT, sono confermate le semplificazioni introdotte con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409: per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetti passivi UE, la presentazione dei modelli INTRA-2 è dovuta solamente ai fini statistici, con periodicità mensile, esclusivamente al di sopra della soglia trimestrale di 100.000,00 euro (per le prestazioni di servizi) oppure di 200.000,00 euro (per le cessioni di beni).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2019 - "Presentazione degli INTRA trimestrali anche con l’esterometro" – Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego