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07/11/2016 Nessuna alternativa, per parlare con l’Agenzia delle Entrate devi pagare S.M.Perego
07/11/2016 Disponibile una guida dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento operoso S.M.Perego
07/11/2016 Per la Cassazione la prostituzione rientra tra i redditi diversi S.M.Perego
07/11/2016 Approvato il modello per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
04/11/2016 Dal 2017 deducibilità integrale per le spese di formazione e di aggiornamento professionale S.M.Perego
31/10/2016 Disponibili le regole per la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica S.M.Perego
04/11/2016 Anche i titolari di un diritto reale possono usufruire della detrazione degli interessi passivi dei mutui ipotecari S.M.Perego
26/10/2016 Dubbi costituzionali sulla rottamazione dei ruoli per l’esclusione dei Comuni e concessionari locali S.M.Perego
03/11/2016 Ulteriori chiarimenti sul DURC on-line S.M.Perego
03/11/2016 L’imposta di registro si paga anche sui debiti ceduti con l’azienda S.M.Perego

Records 1981 to 1990 of 2397
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Titolo: La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT   Data : 09/04/2019
La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT
Nonostante l'introduzione del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, sono confermati gli obblighi INTRASTAT per il periodo di imposta 2019.
Coloro che sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRA su base trimestrale, dunque, effettuano l'invio della comunicazione per il periodo da gennaio 2019 a marzo 2019 entro il termine del 26.4.2019 (il 25.4.2019 è festivo).
Entro il 30.4.2019 è, invece, dovuta la presentazione del c.d. "esterometro": per i mesi di gennaio 2019 e febbraio 2019 opera il differimento di cui al DPCM 27.2.2019; per il mese di marzo 2019 il termine è quello ordinario (vale a dire, l'ultimo giorno del mese successivo).
Sono escluse dagli obblighi comunicativi, sia ai fini INTRASTAT sia ai fini del c.d. "esterometro", le operazioni di importazione e di esportazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale.
Per gli INTRASTAT, sono confermate le semplificazioni introdotte con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409: per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetti passivi UE, la presentazione dei modelli INTRA-2 è dovuta solamente ai fini statistici, con periodicità mensile, esclusivamente al di sopra della soglia trimestrale di 100.000,00 euro (per le prestazioni di servizi) oppure di 200.000,00 euro (per le cessioni di beni).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2019 - "Presentazione degli INTRA trimestrali anche con l’esterometro" – Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego