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Data Titolo Sezione Autore
29/06/2015 Detrazione IRPEF/IRES per la riqualificazione energetica degli edifici per gli immobili concessi a terzi S.M.Perego
29/06/2015 La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni scade il 30 giugno 2015 S.M.Perego
29/06/2015 Sul Reverse charge è intervenuta Confindustria con nota del 22.6.2015 S.M.Perego
29/06/2015 Detrazione IRPEF per le spese di recupero del patrimonio edilizio a seguito del decesso del contribuente S.M.Perego
06/07/2015 Rent to buy - Inadempimento dell'inquilino e liberazione dell'immobile S.M.Perego
16/07/2015 Il ravvedimento operoso del quadro RW S.M.Perego
16/07/2015 Accertati i compensi certificati dai sostituti d'imposta e dallo spesometro S.M.Perego
16/07/2015 Ridotti i termini processuali di sospensione feriale nel processo amministrativo S.M.Perego
16/07/2015 Scade il 31.7.2015 la presentazione del mod. 770 e l’invio telematico delle certificazioni uniche nonostante alcuni dubbi sulla compilazione. S.M.Perego
16/07/2015 Massofisioterapisti con detraibilità ai fini IRPEF limitata S.M.Perego

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Titolo: La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT   Data : 09/04/2019
La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT
Nonostante l'introduzione del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, sono confermati gli obblighi INTRASTAT per il periodo di imposta 2019.
Coloro che sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRA su base trimestrale, dunque, effettuano l'invio della comunicazione per il periodo da gennaio 2019 a marzo 2019 entro il termine del 26.4.2019 (il 25.4.2019 è festivo).
Entro il 30.4.2019 è, invece, dovuta la presentazione del c.d. "esterometro": per i mesi di gennaio 2019 e febbraio 2019 opera il differimento di cui al DPCM 27.2.2019; per il mese di marzo 2019 il termine è quello ordinario (vale a dire, l'ultimo giorno del mese successivo).
Sono escluse dagli obblighi comunicativi, sia ai fini INTRASTAT sia ai fini del c.d. "esterometro", le operazioni di importazione e di esportazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale.
Per gli INTRASTAT, sono confermate le semplificazioni introdotte con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409: per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetti passivi UE, la presentazione dei modelli INTRA-2 è dovuta solamente ai fini statistici, con periodicità mensile, esclusivamente al di sopra della soglia trimestrale di 100.000,00 euro (per le prestazioni di servizi) oppure di 200.000,00 euro (per le cessioni di beni).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2019 - "Presentazione degli INTRA trimestrali anche con l’esterometro" – Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego