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Data Titolo Sezione Autore
16/12/2015 Possibile il ravvedimento operoso per il saldo IMU 2015 S.M.Perego
16/12/2015 INPS Commercianti la Corte di Appello di Milano interviene nuovamente sugli obblighi di un amministratore di Srl S.M.Perego
16/12/2015 I medici di base sono esclusi da IRAP S.M.Perego
16/12/2015 La Cassazione interviene sulle prestazioni professionali gratuite S.M.Perego
16/12/2015 Possibile l’acquisto di una ulteriore abitazione agevolata stante l’inidoneità della precedente S.M.Perego
16/12/2015 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria S.M.Perego
09/12/2015 La registrazione di contratti di locazione a canone variabile passa annualmente dal modello RLI S.M.Perego
09/02/2016 Operative le modalità di domanda FIS - Circ. INPS 4.2.2016 n. 22 S.M.Perego
18/01/2016 Approvazione definitiva dei modelli IVA 2016 S.M.Perego
04/02/2016 Super ammortamento anche sui beni inferiori ai 516,46 euro S.M.Perego

Records 751 to 760 of 2397
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Titolo: La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT   Data : 09/04/2019
La presentazione dell’esterometro non esclude gli obblighi di presentazione dei modelli INTRASTAT
Nonostante l'introduzione del c.d. "esterometro" di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, sono confermati gli obblighi INTRASTAT per il periodo di imposta 2019.
Coloro che sono tenuti alla presentazione dei modelli INTRA su base trimestrale, dunque, effettuano l'invio della comunicazione per il periodo da gennaio 2019 a marzo 2019 entro il termine del 26.4.2019 (il 25.4.2019 è festivo).
Entro il 30.4.2019 è, invece, dovuta la presentazione del c.d. "esterometro": per i mesi di gennaio 2019 e febbraio 2019 opera il differimento di cui al DPCM 27.2.2019; per il mese di marzo 2019 il termine è quello ordinario (vale a dire, l'ultimo giorno del mese successivo).
Sono escluse dagli obblighi comunicativi, sia ai fini INTRASTAT sia ai fini del c.d. "esterometro", le operazioni di importazione e di esportazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale.
Per gli INTRASTAT, sono confermate le semplificazioni introdotte con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409: per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetti passivi UE, la presentazione dei modelli INTRA-2 è dovuta solamente ai fini statistici, con periodicità mensile, esclusivamente al di sopra della soglia trimestrale di 100.000,00 euro (per le prestazioni di servizi) oppure di 200.000,00 euro (per le cessioni di beni).
Fonte: Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2019 - "Presentazione degli INTRA trimestrali anche con l’esterometro" – Greco
Sezione:   Autore : S.M.Perego