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22/02/2017 Principali novità della dichiarazione annuale IVA 2017 S.M.Perego
22/02/2017 INPS Trattamenti di integrazione salariale - Importi massimi relativi al 2017 S.M.Perego
23/02/2017 Sul Rent to buy uno studio del Notariato S.M.Perego
24/02/2017 Ridotti ulteriormente i compensi ai CAF S.M.Perego
24/02/2017 INPS Partono le domande per l’accreditamento delle strutture eroganti servizi per l'infanzia S.M.Perego
24/02/2017 INPS Scade il 1° marzo la domanda di pensionamento anticipato per i lavori usuranti S.M.Perego
24/02/2017 Nuova Classificazione sismica degli edifici S.M.Perego
24/02/2017 Per le imprese minori occorre annotare i singoli incassi e pagamenti S.M.Perego
24/02/2017 Ripristinato il modello Intrastat - scade il 27.1.2017 S.M.Perego

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Titolo: Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica   Data : 11/04/2019
 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello 9.4.2019 n. 103, ha chiarito che il divieto previsto dall'art. 10-bis del DL 119/2018 (secondo cui, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fattura elettronica mediante il SdI, "con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare" al suddetto Sistema) si rifà all'astratto invio dei dati e prescinde dall'eventuale opposizione al medesimo.
L'art. 9-bis del DL 135/2018 ha ampliato il perimetro di applicazione del divieto di emissione di e-fattura, stabilendo che le disposizioni di cui al precedente art. 10-bis del DL 119/2018 debbano applicarsi anche alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che il soggetto emittente sia o meno obbligato all'invio dei dati al Sistema TS.
Ciò premesso, le prestazioni di medicina e chirurgia odontoiatrica ed estetica rese nei confronti delle persone fisiche, da chiunque effettuate, non devono mai essere documentate da fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (indipendentemente dal fatto che i relativi oneri siano o meno detraibili), mentre saranno oggetto di e-fattura le prestazioni rese in ambito B2B, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste per il cedente o prestatore dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.4.2019 n. 103 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2019 - "Fattura in formato analogico per medicina e chirurgia estetica" – Redazione

Sezione:   Autore : S.M.Perego