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31/01/2018 INPS Pronte le istruzioni operative per accedere al "bonus asilo nido" S.M.Perego
06/02/2018 Ammessa l’agevolazione prima casa in presenza di possesso di alloggio inidoneo S.M.Perego
06/02/2018 AdE Comunicazione dei dati delle fatture prorogata al 6.4.2018 S.M.Perego
06/02/2018 AdE da febbraio ad aprile una serie di scadenze prive di riscontri obiettivi S.M.Perego
06/02/2018 Scade il 28.2.2018 la comunicazione dei dati da parte degli amministratori di condominio su quanto pagato S.M.Perego
06/02/2018 Nessun aumento sui tributi locali anche per il 2018 S.M.Perego
06/02/2018 Modelli INTRASTAT semplificati dall’1.1.2018 S.M.Perego
06/02/2018 AdE Ristrutturazioni alberghiere Dal 26.2.2018 le domande S.M.Perego
06/02/2018 AdE Chiarimenti a Telefisco sul “Bonus verde” S.M.Perego
06/02/2018 AdE Detraibile l’Iva sulle fatture registrate nel 2018 S.M.Perego

Records 2001 to 2010 of 2397
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Titolo: Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica   Data : 11/04/2019
 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello 9.4.2019 n. 103, ha chiarito che il divieto previsto dall'art. 10-bis del DL 119/2018 (secondo cui, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fattura elettronica mediante il SdI, "con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare" al suddetto Sistema) si rifà all'astratto invio dei dati e prescinde dall'eventuale opposizione al medesimo.
L'art. 9-bis del DL 135/2018 ha ampliato il perimetro di applicazione del divieto di emissione di e-fattura, stabilendo che le disposizioni di cui al precedente art. 10-bis del DL 119/2018 debbano applicarsi anche alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che il soggetto emittente sia o meno obbligato all'invio dei dati al Sistema TS.
Ciò premesso, le prestazioni di medicina e chirurgia odontoiatrica ed estetica rese nei confronti delle persone fisiche, da chiunque effettuate, non devono mai essere documentate da fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (indipendentemente dal fatto che i relativi oneri siano o meno detraibili), mentre saranno oggetto di e-fattura le prestazioni rese in ambito B2B, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste per il cedente o prestatore dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.4.2019 n. 103 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2019 - "Fattura in formato analogico per medicina e chirurgia estetica" – Redazione

Sezione:   Autore : S.M.Perego