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29/03/2019 I tributaristi assolti dalla Cassazione per lo svolgimento di attività non in esclusiva S.M.Perego
29/03/2019 Per i forfetari ex L. 190/2014 scatta l’obbligo delle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente S.M.Perego
29/03/2019 Ridotte le sanzioni per il visto infedele sui modelli 730 S.M.Perego
29/03/2019 Antiriciclaggio dall’UIF le istruzioni per le operazioni in contanti S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego
05/04/2019 Al via le nuove tariffe INAIL S.M.Perego
27/03/2019 Prorogati i termini per le comunicazioni FATCA e CRS per il 2018 S.M.Perego
05/04/2019 DL "crescita" in arrivo la proroga dei super-ammortamenti S.M.Perego
27/03/2019 L’errata comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche può essere ravveduta S.M.Perego
09/04/2019 INAIL – Pubblicate le istruzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica   Data : 11/04/2019
 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello 9.4.2019 n. 103, ha chiarito che il divieto previsto dall'art. 10-bis del DL 119/2018 (secondo cui, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fattura elettronica mediante il SdI, "con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare" al suddetto Sistema) si rifà all'astratto invio dei dati e prescinde dall'eventuale opposizione al medesimo.
L'art. 9-bis del DL 135/2018 ha ampliato il perimetro di applicazione del divieto di emissione di e-fattura, stabilendo che le disposizioni di cui al precedente art. 10-bis del DL 119/2018 debbano applicarsi anche alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che il soggetto emittente sia o meno obbligato all'invio dei dati al Sistema TS.
Ciò premesso, le prestazioni di medicina e chirurgia odontoiatrica ed estetica rese nei confronti delle persone fisiche, da chiunque effettuate, non devono mai essere documentate da fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (indipendentemente dal fatto che i relativi oneri siano o meno detraibili), mentre saranno oggetto di e-fattura le prestazioni rese in ambito B2B, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste per il cedente o prestatore dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.4.2019 n. 103 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2019 - "Fattura in formato analogico per medicina e chirurgia estetica" – Redazione

Sezione:   Autore : S.M.Perego