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20/06/2016 Dall'1.1.2016 un nuovo criterio di valutazione degli immobili c.d. “P.I.V.” S.M.Perego
03/05/2016 Dall'1.5.2016 in vigore il “Nuovo Codice Doganale” S.M.Perego
04/08/2016 Dalla Cassazione riconosciuta la difesa nel ricorso contro la dichiarazione errata S.M.Perego
26/04/2017 Datori di lavoro obbligati ai conguagli da 730 S.M.Perego
23/11/2018 Debutta il nuovo sito ENEA per le detrazioni del 50% S.M.Perego
15/06/2015 Decadenza dall’agevolazione “Prima Casa” - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate S.M.Perego
10/11/2015 Decaduti i dirigenti dell’Agenzia delle Entrate ma non gli atti impositivi S.M.Perego
03/08/2016 Decaduto il parere sulla congruità delle tariffe professionali S.M.Perego
04/07/2016 Deducibili dal reddito solo le fatture per acquisti inerenti S.M.Perego

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Titolo: Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica   Data : 11/04/2019
 Il divieto di fatturazione elettronica si estende anche alla chirurgia e medicina estetica
L'Agenzia delle Entrate, nella risposta interpello 9.4.2019 n. 103, ha chiarito che il divieto previsto dall'art. 10-bis del DL 119/2018 (secondo cui, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fattura elettronica mediante il SdI, "con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare" al suddetto Sistema) si rifà all'astratto invio dei dati e prescinde dall'eventuale opposizione al medesimo.
L'art. 9-bis del DL 135/2018 ha ampliato il perimetro di applicazione del divieto di emissione di e-fattura, stabilendo che le disposizioni di cui al precedente art. 10-bis del DL 119/2018 debbano applicarsi anche alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che il soggetto emittente sia o meno obbligato all'invio dei dati al Sistema TS.
Ciò premesso, le prestazioni di medicina e chirurgia odontoiatrica ed estetica rese nei confronti delle persone fisiche, da chiunque effettuate, non devono mai essere documentate da fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (indipendentemente dal fatto che i relativi oneri siano o meno detraibili), mentre saranno oggetto di e-fattura le prestazioni rese in ambito B2B, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste per il cedente o prestatore dall'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.
Fonte: Risposta interpello Agenzia delle Entrate 9.4.2019 n. 103 - Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2019 - "Fattura in formato analogico per medicina e chirurgia estetica" – Redazione

Sezione:   Autore : S.M.Perego