Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/08/2016 Nuove funzionalità nel cassetto previdenziale dell’INPS S.M.Perego
31/07/2019 Nuove indicazioni dal Garante della Privacy al trattamento di dati nei rapporti di lavoro S.M.Perego
04/10/2018 Nuove modalità di esecuzione dei controlli da parte dell'ENEA (DM 11.5.2018) S.M.Perego
31/12/2018 Nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo S.M.Perego
03/05/2017 Nuove modifiche al modello 770/2017 S.M.Perego
20/12/2016 Nuove norme al regolamento sulla privacy S.M.Perego
16/09/2014 Nuove norme per l'utilizzo del modello F24 news S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego
04/03/2009 Nuove regole per la gestione delle password d'accesso ai servizi telematici news S.M.Perego
15/04/2009 Nuove scadenze fiscali news S.M.Perego

Records 1701 to 1710 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata   Data : 11/04/2019
 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata
Nell'ambito della nuova disciplina delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF, l'art. 1 co. 26 della L. 145/2018 prevede che le perdite delle imprese in contabilità semplificata relative al periodo 2017, per la parte non compensata con il reddito complessivo di tale anno, è computata in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei redditi stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo 2020, in misura non superiore al 60% dei redditi stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Con la circ. 10.4.2019 n. 8 (§ 2.13), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'eccedenza delle perdite 2017, non compensata nel triennio 2018-2020 in applicazione della disciplina transitoria, può essere compensate negli esercizi successivi secondo le nuove regole di riporto dettate dall'art. 8 del TUIR, ossia senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80% dei redditi d'impresa del periodo.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Riporto delle perdite “semplificate” 2017 anche dopo il 2020" - Zanetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego