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22/11/2016 Sia l’emissione che la ricezione di fatture elettroniche comportano oneri non indifferenti S.M.Perego
22/11/2016 Bilanci XBRL - Al via la nuova tassonomia integrata con l’approvazione dell'OIC S.M.Perego
21/11/2016 Diverso valore dell’area edificabile ai fini ICI/IMU e Registro S.M.Perego
21/11/2016 Le Partite IVA inattive saranno chiuse d’ufficio S.M.Perego
21/11/2016 La detrazione IRPEF per gli interventi di recupero edilizio spetta anche con bonifico incompleto S.M.Perego
24/11/2016 Dal 1.1.2017 scatta l’obbligo della fattura elettronica per il tax-free shopping S.M.Perego
19/12/2016 Gli accertamenti automatici del 2013 si chiudono al 31.12.2016 S.M.Perego
16/12/2016 In arrivo le segnalazioni di anomalia rilevate dall’Agenzia delle Entrate sullo spesometro S.M.Perego
20/12/2016 Nuove norme al regolamento sulla privacy S.M.Perego
20/12/2016 Il ravvedimento operoso dell’omesso versamento dell’acconto IVA presenta alcuni dubbi S.M.Perego

Records 1831 to 1840 of 2397
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Titolo: Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata   Data : 11/04/2019
 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata
Nell'ambito della nuova disciplina delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF, l'art. 1 co. 26 della L. 145/2018 prevede che le perdite delle imprese in contabilità semplificata relative al periodo 2017, per la parte non compensata con il reddito complessivo di tale anno, è computata in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei redditi stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo 2020, in misura non superiore al 60% dei redditi stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Con la circ. 10.4.2019 n. 8 (§ 2.13), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'eccedenza delle perdite 2017, non compensata nel triennio 2018-2020 in applicazione della disciplina transitoria, può essere compensate negli esercizi successivi secondo le nuove regole di riporto dettate dall'art. 8 del TUIR, ossia senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80% dei redditi d'impresa del periodo.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Riporto delle perdite “semplificate” 2017 anche dopo il 2020" - Zanetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego