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Data Titolo Sezione Autore
23/12/2015 Reverse charge – Ulteriori chiarimenti dell’AdE S.M.Perego
19/05/2015 Reverse charge alcune novità della L. 190/2014 S.M.Perego
21/12/2017 Reverse charge anche per la cessione di rottami di vetro S.M.Perego
03/11/2015 Reverse charge e ravvedimento operoso – determinazione della sanzione S.M.Perego
18/11/2015 Riammissione alla rateizzazione – la domanda entro il 23.11.2015 S.M.Perego
12/12/2018 Riaperta l’estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale S.M.Perego
03/12/2015 Riaperti i termini delle domande CIGO - circ. INPS 2.12.2015 n. 197 S.M.Perego
23/09/2016 Richiesta di proroga al 31.12.2019 del limite di detrazione IVA sugli autoveicoli S.M.Perego
15/03/2017 Richiesta una proroga per la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego

Records 2051 to 2060 of 2397
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Titolo: Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata   Data : 11/04/2019
 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata
Nell'ambito della nuova disciplina delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF, l'art. 1 co. 26 della L. 145/2018 prevede che le perdite delle imprese in contabilità semplificata relative al periodo 2017, per la parte non compensata con il reddito complessivo di tale anno, è computata in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei redditi stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo 2020, in misura non superiore al 60% dei redditi stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Con la circ. 10.4.2019 n. 8 (§ 2.13), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'eccedenza delle perdite 2017, non compensata nel triennio 2018-2020 in applicazione della disciplina transitoria, può essere compensate negli esercizi successivi secondo le nuove regole di riporto dettate dall'art. 8 del TUIR, ossia senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80% dei redditi d'impresa del periodo.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Riporto delle perdite “semplificate” 2017 anche dopo il 2020" - Zanetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego