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23/01/2017 Bonifici di ristrutturazione possibili anche tramite i c.d. Istituti di pagamento S.M.Perego
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11/12/2008 Bonus Famiglie NEWS news S.M.Perego
02/05/2016 Bonus per il quarto figlio ex L. 190/2014 - Istruzioni INPS S.M.Perego
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04/04/2018 Bonus verde - I primi chiarimenti S.M.Perego
14/05/2019 CAF e intermediari alle prese degli scontrini per gli acquisti di farmaci ad uso veterinario senza alcuna specifica S.M.Perego

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Titolo: Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata   Data : 11/04/2019
 Recuperabili le perdite dell’anno 2017 delle imprese in contabilità semplificata
Nell'ambito della nuova disciplina delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF, l'art. 1 co. 26 della L. 145/2018 prevede che le perdite delle imprese in contabilità semplificata relative al periodo 2017, per la parte non compensata con il reddito complessivo di tale anno, è computata in diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei redditi stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo 2020, in misura non superiore al 60% dei redditi stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Con la circ. 10.4.2019 n. 8 (§ 2.13), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'eccedenza delle perdite 2017, non compensata nel triennio 2018-2020 in applicazione della disciplina transitoria, può essere compensate negli esercizi successivi secondo le nuove regole di riporto dettate dall'art. 8 del TUIR, ossia senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80% dei redditi d'impresa del periodo.
Fonte: Circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Riporto delle perdite “semplificate” 2017 anche dopo il 2020" - Zanetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego