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Data Titolo Sezione Autore
12/12/2017 Acconto IVA anche per le Pubbliche Amministrazioni S.M.Perego
13/12/2017 Necessaria, a fine anno, la riconciliazione degli incassi e delle ritenute subite S.M.Perego
13/12/2017 Nessuna sanzione per le dichiarazioni integrative a favore S.M.Perego
14/12/2017 Al via dall’1.1.2018 il POS per tutti S.M.Perego
14/12/2017 Nuova lettera d'incarico professionale per gli adempimenti in materia di lavoro S.M.Perego
14/12/2017 Agenzia delle Entrate-Riscossione Riaperta la rottamazione dei ruoli S.M.Perego
18/12/2017 I chiarimenti sugli iper-ammortamenti del MISE S.M.Perego
18/12/2017 Dall’Agenzia una C.M. per il calcolo dell’acconto IVA S.M.Perego
18/12/2017 Pronto il modello per la “Tobin Tax” S.M.Perego
18/12/2017 Scadono il 2.1.2018 gli accertamenti sui redditi del 2012 S.M.Perego

Records 1941 to 1950 of 2397
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Titolo: Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014   Data : 11/04/2019
 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014
Con la circ. 10.4.2019 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riformato regime forfetario (L. 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018).
In relazione alla causa di esclusione connessa al possesso di partecipazioni (art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014), la stessa non opera solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuovere la partecipazione.
Limitatamente al 2019, in considerazione delle tempistiche di approvazione della L. 145/2018, chi a fine 2018 risultava titolare di una partecipazione tale da far scattare la causa ostativa, può comunque applicare il regime agevolato, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, pena la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.
Rispetto all'esclusione determinata dalla partecipazione in srl:
- per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all'art. 2359 co. 1 e 2 c.c. e, nell'ambito delle persone interposte, vanno ricompresi i familiari di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR;
- la riconducibilità dell'attività della srl a quelle svolte dal forfetario va valutata in concreto, indipendentemente dalla classificazione ATECO, anche se assume rilievo il fatto che la persona fisica in regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito i correlati componenti negativi.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Partecipazioni dei forfetari salve per il 2019" - Rivetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego