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Data Titolo Sezione Autore
13/04/2016 Scontano l’INAIL le attività sociali svolte dai Comuni S.M.Perego
07/04/2016 Scontata la semplificazione parziale dello spesometro per medici e odontoiatri S.M.Perego
12/10/2009 Scudo fiscale - Aggiornamenti news S.M.Perego
15/09/2009 Scudo fiscale - Approvazione modello news S.M.Perego
09/10/2009 Scudo fiscale - Istituzione codici tributo news S.M.Perego
05/08/2009 Scudo fiscale ter news S.M.Perego
05/12/2016 Se il Comune non notifica l’istituzione di aree fabbricabili non può applicare sanzioni sul recupero dell’imposta S.M.Perego
24/11/2015 Se iscritti all’AIRE il saldo IMU per il 2015 con regole diverse S.M.Perego
23/03/2016 Se la ritenuta è operata ma non versata ne risponde sempre il sostituto S.M.Perego
01/06/2016 Se presente, l’esenzione all’IMU si estende anche alla TASI S.M.Perego

Records 2201 to 2210 of 2397
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Titolo: Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014   Data : 11/04/2019
 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014
Con la circ. 10.4.2019 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riformato regime forfetario (L. 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018).
In relazione alla causa di esclusione connessa al possesso di partecipazioni (art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014), la stessa non opera solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuovere la partecipazione.
Limitatamente al 2019, in considerazione delle tempistiche di approvazione della L. 145/2018, chi a fine 2018 risultava titolare di una partecipazione tale da far scattare la causa ostativa, può comunque applicare il regime agevolato, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, pena la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.
Rispetto all'esclusione determinata dalla partecipazione in srl:
- per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all'art. 2359 co. 1 e 2 c.c. e, nell'ambito delle persone interposte, vanno ricompresi i familiari di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR;
- la riconducibilità dell'attività della srl a quelle svolte dal forfetario va valutata in concreto, indipendentemente dalla classificazione ATECO, anche se assume rilievo il fatto che la persona fisica in regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito i correlati componenti negativi.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Partecipazioni dei forfetari salve per il 2019" - Rivetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego