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Data Titolo Sezione Autore
16/01/2017 Se si omette la registrazione della proroga non si perde la Cedolare Secca S.M.Perego
05/09/2016 Se si utilizza il sottotetto non abitabile l’immobile può essere considerato di lusso S.M.Perego
11/04/2017 Secondo la direttiva del Comando Generale della GdF il limite ai prelievi opera retroattivamente S.M.Perego
05/12/2016 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) uniforme a livello nazionale S.M.Perego
24/11/2010 Segnalazione Studi di Settore news S.M.Perego
02/01/2015 Semplificata la dichiarazione di successione news S.M.Perego
25/01/2017 Semplificate - L’assenza delle rimanenze di magazzino preclude l’accertamento analitico-presuntivo S.M.Perego
23/01/2017 Semplificati gli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico nel bilancio abbreviato S.M.Perego
12/11/2014 Semplificazioni in materia edilizia news S.M.Perego
04/07/2016 Semplificazioni in vista per la fattura elettronica tra privati S.M.Perego

Records 2211 to 2220 of 2397
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Titolo: Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014   Data : 11/04/2019
 Da parte dell’Agenzia ulteriori chiarimenti sul regime forfetario ex L. 190/2014
Con la circ. 10.4.2019 n. 9, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al riformato regime forfetario (L. 190/2014, come modificata dalla L. 145/2018).
In relazione alla causa di esclusione connessa al possesso di partecipazioni (art. 1 co. 57 lett. d) della L. 190/2014), la stessa non opera solo a condizione che il contribuente, nell'anno precedente a quello di applicazione del regime, provveda preventivamente a rimuovere la partecipazione.
Limitatamente al 2019, in considerazione delle tempistiche di approvazione della L. 145/2018, chi a fine 2018 risultava titolare di una partecipazione tale da far scattare la causa ostativa, può comunque applicare il regime agevolato, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, pena la fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020.
Rispetto all'esclusione determinata dalla partecipazione in srl:
- per la definizione di controllo, diretto e indiretto, occorre riferirsi all'art. 2359 co. 1 e 2 c.c. e, nell'ambito delle persone interposte, vanno ricompresi i familiari di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR;
- la riconducibilità dell'attività della srl a quelle svolte dal forfetario va valutata in concreto, indipendentemente dalla classificazione ATECO, anche se assume rilievo il fatto che la persona fisica in regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi alla srl direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dal reddito i correlati componenti negativi.
Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Partecipazioni dei forfetari salve per il 2019" - Rivetti

Sezione:   Autore : S.M.Perego