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Data Titolo Sezione Autore
13/07/2016 Si estende l’utilizzo della PEC nel processo tributario S.M.Perego
13/07/2016 Disponibili, sul sito delle Dogane, i format per la richiesta di rimborso S.M.Perego
13/07/2016 Compensabili i debiti Equitalia con crediti vantati nei confronti della P.A. S.M.Perego
15/07/2016 Permane l’obbligo di polizza assicurativa a carico dei liberi professionisti S.M.Perego
15/07/2016 All’accertamento da redditometro si può opporre la “Voluntary disclosure” S.M.Perego
15/07/2016 Il canone RAI in nuove FAQ S.M.Perego
15/07/2016 Anche le imprese di pulizia accedono ai rimborsi IVA in via prioritaria S.M.Perego
15/07/2016 La trasmissione telematica del Mod. 770/2016 confermata al 22.8.2016 S.M.Perego
15/07/2016 Scade il 18.7.2016 il pagamento con maggiorazione dello 0,4% per i soggetti esclusi da studi di settore S.M.Perego
15/07/2016 L’esenzione da IMU per i terreni montani si conserva anche se più comuni si fondono S.M.Perego

Records 1711 to 1720 of 2397
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Titolo: Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato   Data : 11/04/2019
 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato
Con il messaggio 10.4.2019 n. 1478, l'INPS ha chiarito che, nei casi di trasformazione da apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante nelle aziende fino a 9 addetti, così come regolata dall'art. 43 co. 9 del DLgs. 81/2015, la riduzione delle aliquote contributive prevista a favore dei datori di lavoro dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006 trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione collegata all'apprendistato di primo livello.
Sul punto, si ricorda che l'agevolazione indicata nella L. 296/2007 prevede che, nel caso di datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9, l'aliquota contributiva applicata per contratti di apprendistato sia pari all'1,50% per il primo anno e al 3% per il secondo anno, per poi stabilizzarsi al 10% per i periodi successivi, ovvero al 5% nel caso dell'apprendistato di primo livello (art. 32 co. 1 del DLgs. 150/2015).
Per l'INPS, la trasformazione in questione implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l'iniziale apprendistato di primo livello e l'apprendistato professionalizzante.
Pertanto, a decorrere dalla data della trasformazione in apprendistato professionalizzate, l'aliquota di contribuzione a carico azienda sarà quella "ordinaria", ovvero pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Fonte: Messaggio INPS 10.4.2019 n. 1478 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Apprendistato trasformato in professionalizzante senza benefici" - Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego