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09/03/2010 Saldo IVA 2009 news S.M.Perego
22/12/2014 Saldo IVA a credito - limiti alla compensazione news S.M.Perego
17/01/2014 Saldo MINI-IMU alcune risposte news S.M.Perego
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13/06/2017 Sanzionata da oggi la tardiva “Comunicazione dei dati IVA” S.M.Perego
04/12/2015 Sanzionati gli intermdiari S.M.Perego
22/09/2015 Sanzione unica per le violazioni su più tributi e più annualità S.M.Perego
27/10/2016 Sanzioni al 90% per la mancata indicazione nel quadro RW dei redditi esteri S.M.Perego
23/02/2016 Sanzioni ridotte di un terzo con alcuni dubbi applicativi S.M.Perego
09/02/2016 Sanzioni ridotte per l’imposta di Registro nel corso di accertamento sulla voluntary disclosure S.M.Perego

Records 2111 to 2120 of 2397
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Titolo: Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato   Data : 11/04/2019
 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato
Con il messaggio 10.4.2019 n. 1478, l'INPS ha chiarito che, nei casi di trasformazione da apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante nelle aziende fino a 9 addetti, così come regolata dall'art. 43 co. 9 del DLgs. 81/2015, la riduzione delle aliquote contributive prevista a favore dei datori di lavoro dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006 trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione collegata all'apprendistato di primo livello.
Sul punto, si ricorda che l'agevolazione indicata nella L. 296/2007 prevede che, nel caso di datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9, l'aliquota contributiva applicata per contratti di apprendistato sia pari all'1,50% per il primo anno e al 3% per il secondo anno, per poi stabilizzarsi al 10% per i periodi successivi, ovvero al 5% nel caso dell'apprendistato di primo livello (art. 32 co. 1 del DLgs. 150/2015).
Per l'INPS, la trasformazione in questione implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l'iniziale apprendistato di primo livello e l'apprendistato professionalizzante.
Pertanto, a decorrere dalla data della trasformazione in apprendistato professionalizzate, l'aliquota di contribuzione a carico azienda sarà quella "ordinaria", ovvero pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Fonte: Messaggio INPS 10.4.2019 n. 1478 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Apprendistato trasformato in professionalizzante senza benefici" - Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego