Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
09/04/2018 Gli intermediari ancora esclusi dai dati sulle precompilate S.M.Perego
09/04/2018 Per i soggetti affetti da DSA aumentano le detrazioni IRPEF S.M.Perego
16/04/2018 Ammessa la detrazione dell’IVA a seguito di rettifica da accertamento S.M.Perego
09/04/2018 Nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici S.M.Perego
16/04/2018 Approvati altri ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) S.M.Perego
10/04/2018 Inizia la campagna dei 730/2018 S.M.Perego
10/04/2018 Distribuita gratuitamente da Assosoftware la lettura dei file XLM S.M.Perego
10/04/2018 On line un glossario di attività edilizia libera S.M.Perego
11/04/2018 Disponibili le disposizioni attuative in materia di Gruppo IVA S.M.Perego
11/04/2018 In arrivo i questionari sull’omesso quadro RW S.M.Perego

Records 2141 to 2150 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato   Data : 11/04/2019
 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato
Con il messaggio 10.4.2019 n. 1478, l'INPS ha chiarito che, nei casi di trasformazione da apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante nelle aziende fino a 9 addetti, così come regolata dall'art. 43 co. 9 del DLgs. 81/2015, la riduzione delle aliquote contributive prevista a favore dei datori di lavoro dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006 trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione collegata all'apprendistato di primo livello.
Sul punto, si ricorda che l'agevolazione indicata nella L. 296/2007 prevede che, nel caso di datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9, l'aliquota contributiva applicata per contratti di apprendistato sia pari all'1,50% per il primo anno e al 3% per il secondo anno, per poi stabilizzarsi al 10% per i periodi successivi, ovvero al 5% nel caso dell'apprendistato di primo livello (art. 32 co. 1 del DLgs. 150/2015).
Per l'INPS, la trasformazione in questione implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l'iniziale apprendistato di primo livello e l'apprendistato professionalizzante.
Pertanto, a decorrere dalla data della trasformazione in apprendistato professionalizzate, l'aliquota di contribuzione a carico azienda sarà quella "ordinaria", ovvero pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Fonte: Messaggio INPS 10.4.2019 n. 1478 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Apprendistato trasformato in professionalizzante senza benefici" - Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego