Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
01/03/2018 Rette asili nido – La fattura a chi paga Stefano M. Perego
04/08/2014 730 a credito -L'Agenzia delle Entrate richiede l'IBAN news Stefano M. Perego
27/09/2017 Il nuovo modello RLI del 20.9.2017 Stefano M. Perego
02/07/2009 Rateizzabile l'IVA dovuta per adeguamento agli Studi di Settore news Stefano M. Perego
19/01/2017 Agenzia delle Entrate Approvato e on-line il Mod. 770/2017 definitivo Stefano M. Perego
23/05/2018 Lo scarto della fattura elettronica da parte del SdI può creare dei problemi Stefano M. Perego
14/01/2019 INPS – On line i contributi IVS artigiani e commercianti per il saldo 2018 Stefano M. Perego

Records 2391 to 2397 of 2397
First Previous

 

Titolo: Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato   Data : 11/04/2019
 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato
Con il messaggio 10.4.2019 n. 1478, l'INPS ha chiarito che, nei casi di trasformazione da apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante nelle aziende fino a 9 addetti, così come regolata dall'art. 43 co. 9 del DLgs. 81/2015, la riduzione delle aliquote contributive prevista a favore dei datori di lavoro dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006 trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione collegata all'apprendistato di primo livello.
Sul punto, si ricorda che l'agevolazione indicata nella L. 296/2007 prevede che, nel caso di datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9, l'aliquota contributiva applicata per contratti di apprendistato sia pari all'1,50% per il primo anno e al 3% per il secondo anno, per poi stabilizzarsi al 10% per i periodi successivi, ovvero al 5% nel caso dell'apprendistato di primo livello (art. 32 co. 1 del DLgs. 150/2015).
Per l'INPS, la trasformazione in questione implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l'iniziale apprendistato di primo livello e l'apprendistato professionalizzante.
Pertanto, a decorrere dalla data della trasformazione in apprendistato professionalizzate, l'aliquota di contribuzione a carico azienda sarà quella "ordinaria", ovvero pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Fonte: Messaggio INPS 10.4.2019 n. 1478 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Apprendistato trasformato in professionalizzante senza benefici" - Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego