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26/06/2019 Gli ISA secondo l’Agenzia delle Entrate, SOSE e SOGEI S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego
01/08/2016 Gli Ordini dei geometri e dei commercialisti traducono gli IVS S.M.Perego
29/04/2016 Gli scambi di informazioni sull’accordo FATCA prorogati al 15.6.2016 S.M.Perego
07/10/2016 Gli studi associati scontano sempre l’IRAP, anche per il pregresso S.M.Perego
18/01/2016 Gli studi di settore on-line nel cassetto fiscale S.M.Perego
01/06/2016 Gli studi di settore predisposti per l’anno 2015 contengono nuovi correttivi S.M.Perego
10/02/2016 Gli Studi di settore si avviano ad un processo di semplificazione S.M.Perego
04/12/2015 Hong Kong escluso dalle black list S.M.Perego
08/05/2017 I beni estromessi devono esser evidenziati nel quadro RQ S.M.Perego

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Titolo: Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato   Data : 11/04/2019
 Dall’INPS i chiarimenti sulle agevolazioni contributive per l’apprendistato
Con il messaggio 10.4.2019 n. 1478, l'INPS ha chiarito che, nei casi di trasformazione da apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante nelle aziende fino a 9 addetti, così come regolata dall'art. 43 co. 9 del DLgs. 81/2015, la riduzione delle aliquote contributive prevista a favore dei datori di lavoro dall'art. 1 co. 773 della L. 296/2006 trova applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione collegata all'apprendistato di primo livello.
Sul punto, si ricorda che l'agevolazione indicata nella L. 296/2007 prevede che, nel caso di datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9, l'aliquota contributiva applicata per contratti di apprendistato sia pari all'1,50% per il primo anno e al 3% per il secondo anno, per poi stabilizzarsi al 10% per i periodi successivi, ovvero al 5% nel caso dell'apprendistato di primo livello (art. 32 co. 1 del DLgs. 150/2015).
Per l'INPS, la trasformazione in questione implica la continuità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, ossia tra l'iniziale apprendistato di primo livello e l'apprendistato professionalizzante.
Pertanto, a decorrere dalla data della trasformazione in apprendistato professionalizzate, l'aliquota di contribuzione a carico azienda sarà quella "ordinaria", ovvero pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Fonte: Messaggio INPS 10.4.2019 n. 1478 - Il Quotidiano del Commercialista del 11.4.2019 - "Apprendistato trasformato in professionalizzante senza benefici" - Mamone

Sezione:   Autore : S.M.Perego