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Data Titolo Sezione Autore
03/06/2016 Nessun aumento TASI per il 2016 se non c’è la delibera S.M.Perego
30/07/2018 Nessun avviso all’intermediario se incaricato a gestire le fatture elettroniche dal proprio cliente S.M.Perego
10/03/2017 Nessun credito d’imposta per i neo domiciliati S.M.Perego
04/07/2016 Nessun cumulo per la sospensione feriale dei termini S.M.Perego
28/07/2015 Nessun differimento dei versamenti periodici per la tenuta della contabilità presso terzi S.M.Perego
05/12/2016 Nessun esonero dallo “Spesometro” per i soggetti obbligati alle comunicazioni al sistema TS S.M.Perego
28/09/2016 Nessun favor rei alla disciplina dei costi "black list" S.M.Perego
07/04/2017 Nessun fermo amministrativo per l’auto strumentale all'attività del contribuente S.M.Perego
22/12/2017 Nessun limite di spesa alle detrazioni sulle ristrutturazioni S.M.Perego
06/04/2017 Nessun obbligo di trasmissione telematica per i distributori automatici di tabacchi S.M.Perego

Records 1581 to 1590 of 2397
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Titolo: Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro   Data : 24/04/2019
 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro
Ai fini della trasmissione del c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015), sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, è necessario predisporre un file XML, il quale deve essere autenticato mediante una firma o un "sigillo" digitale ed inviato all'Agenzia delle Entrate.
Con la FAQ datata 22.2.2019 e pubblicata sul portale "Fatture e Corrispettivi", l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, ai fini della predisposizione e dell'invio del cd. "esterometro", è possibile utilizzare il servizio web gratuito dell'Agenzia, disponibile nel medesimo portale "Fatture e Corrispettivi". Il tracciato, già utilizzato per lo "spesometro" (art. 21 del DL 78/2010), consente infatti anche l'invio delle fatture emesse e/o ricevute nei confronti di soggetti esteri.
Per quanto concerne il c.d. "esterometro", in ragione del differimento dei termini di cui al DPCM 27.2.2019, entro il 30.4.2019 dovrà essere trasmessa una comunicazione avente ad oggetto i dati relativi ai mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e marzo 2019. Si ritiene, dunque, opportuno distinguere i dati delle fatture a seconda del mese di riferimento (gennaio, febbraio o marzo 2019), evitando di far confluire dati di periodi diversi nel medesimo file.
F
onte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2019 - "Possibile inviare l’esterometro con i servizi dell’Agenzia" - Cosentino - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego