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Data Titolo Sezione Autore
06/02/2017 L’errato bonifico non inficia le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di recupero edilizio S.M.Perego
06/02/2017 Nessuna decadenza dalla “Cedolare secca” S.M.Perego
06/02/2017 Dal 7 febbraio parte la voluntary disclouser-bis S.M.Perego
07/02/2017 La Cassazione interviene nuovamente sull’accertamento da redditometro S.M.Perego
07/02/2017 Nuovi chiarimenti del MISE sui super ammortamenti S.M.Perego
07/02/2017 In caso di splafonamento sono dovute le sanzioni S.M.Perego
07/02/2017 Gli impianti di risalita si accatastano in D/8 S.M.Perego
11/02/2017 Disponibili le modalità di utilizzo del credito d'imposta su finanziamenti per eventi calamitosi S.M.Perego
11/02/2017 L’adesione alla trasmissione elettronica delle fatture emesse e ricevute esclude dallo spesometro S.M.Perego
15/02/2017 Nuove regole per il versamento delle ritenute d’acconto effettuate dal condominio S.M.Perego

Records 1721 to 1730 of 2397
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Titolo: Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro   Data : 24/04/2019
 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro
Ai fini della trasmissione del c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015), sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, è necessario predisporre un file XML, il quale deve essere autenticato mediante una firma o un "sigillo" digitale ed inviato all'Agenzia delle Entrate.
Con la FAQ datata 22.2.2019 e pubblicata sul portale "Fatture e Corrispettivi", l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, ai fini della predisposizione e dell'invio del cd. "esterometro", è possibile utilizzare il servizio web gratuito dell'Agenzia, disponibile nel medesimo portale "Fatture e Corrispettivi". Il tracciato, già utilizzato per lo "spesometro" (art. 21 del DL 78/2010), consente infatti anche l'invio delle fatture emesse e/o ricevute nei confronti di soggetti esteri.
Per quanto concerne il c.d. "esterometro", in ragione del differimento dei termini di cui al DPCM 27.2.2019, entro il 30.4.2019 dovrà essere trasmessa una comunicazione avente ad oggetto i dati relativi ai mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e marzo 2019. Si ritiene, dunque, opportuno distinguere i dati delle fatture a seconda del mese di riferimento (gennaio, febbraio o marzo 2019), evitando di far confluire dati di periodi diversi nel medesimo file.
F
onte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2019 - "Possibile inviare l’esterometro con i servizi dell’Agenzia" - Cosentino - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego