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Data Titolo Sezione Autore
06/10/2016 Per gli acquisti di aree PEEP opera sempre l’agevolazione S.M.Perego
03/10/2016 Non è sufficiente aderire allo Scudo Fiscale per far valere la residenza estera S.M.Perego
04/10/2016 Sconta sempre la riduzione al 50% da ICI e IMU l’immobile inagibile e inabitabile S.M.Perego
03/10/2016 Dubbi sulla soggettività passiva IVA parziale per il rappresentante fiscale S.M.Perego
04/10/2016 La presentazione del modello EAS non ha scadenza S.M.Perego
04/10/2016 L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla dilazione dei ruoli S.M.Perego
03/10/2016 Dichiarazioni infedeli oppure omesse sanabili entro 90 giorno con sanzioni minime S.M.Perego
03/10/2016 Compete sempre al giudice penale determinare la soglia di punibilità S.M.Perego
03/10/2016 I professionisti delegati alle vendite di beni pignorati soggetti a nuovi obblighi S.M.Perego
07/10/2016 Sussistono dubbi sulla validità del processo tributario telematico S.M.Perego

Records 1951 to 1960 of 2397
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Titolo: Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro   Data : 24/04/2019
 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro
Ai fini della trasmissione del c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015), sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, è necessario predisporre un file XML, il quale deve essere autenticato mediante una firma o un "sigillo" digitale ed inviato all'Agenzia delle Entrate.
Con la FAQ datata 22.2.2019 e pubblicata sul portale "Fatture e Corrispettivi", l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, ai fini della predisposizione e dell'invio del cd. "esterometro", è possibile utilizzare il servizio web gratuito dell'Agenzia, disponibile nel medesimo portale "Fatture e Corrispettivi". Il tracciato, già utilizzato per lo "spesometro" (art. 21 del DL 78/2010), consente infatti anche l'invio delle fatture emesse e/o ricevute nei confronti di soggetti esteri.
Per quanto concerne il c.d. "esterometro", in ragione del differimento dei termini di cui al DPCM 27.2.2019, entro il 30.4.2019 dovrà essere trasmessa una comunicazione avente ad oggetto i dati relativi ai mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e marzo 2019. Si ritiene, dunque, opportuno distinguere i dati delle fatture a seconda del mese di riferimento (gennaio, febbraio o marzo 2019), evitando di far confluire dati di periodi diversi nel medesimo file.
F
onte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2019 - "Possibile inviare l’esterometro con i servizi dell’Agenzia" - Cosentino - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego