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Data Titolo Sezione Autore
27/07/2016 Dall’1.1.2017 entra in vigore il Codice delle sanzioni disciplinari per i commercialisti S.M.Perego
27/07/2016 I controlli sul MOSS si spostano al Centro operativo di Pescara dall’1.1.2016 S.M.Perego
28/07/2016 Su Facebook l’Agenzia fornisce chiarimenti sul canone RAI S.M.Perego
28/07/2016 La dichiarazione IMU tardiva si può presentare entro il 22 agosto 2016 S.M.Perego
25/07/2016 Per i contributi di bonifica, sempre deducibili IRPEF, l’onere della prova è in capo al consorzio S.M.Perego
28/07/2016 Il rimborso IRAP per i lavoratori autonomi resta fissato a 48 mesi dal pagamento S.M.Perego
25/07/2016 Il contratto di locazione non registrato è considerato nullo S.M.Perego
28/07/2016 Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, in G.U: la compensazione S.M.Perego
29/07/2016 Sempre esclusa da IMU e TASI l’abitazione principale parzialmente locata S.M.Perego
29/07/2016 Una piccola proroga alle notifiche da parte di Equitalia S.M.Perego

Records 301 to 310 of 2397
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Titolo: Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro   Data : 24/04/2019
 Scade il 30.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione delle operazioni transfrontaliere - esterometro
Ai fini della trasmissione del c.d. "esterometro" (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015), sulla base delle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, è necessario predisporre un file XML, il quale deve essere autenticato mediante una firma o un "sigillo" digitale ed inviato all'Agenzia delle Entrate.
Con la FAQ datata 22.2.2019 e pubblicata sul portale "Fatture e Corrispettivi", l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, ai fini della predisposizione e dell'invio del cd. "esterometro", è possibile utilizzare il servizio web gratuito dell'Agenzia, disponibile nel medesimo portale "Fatture e Corrispettivi". Il tracciato, già utilizzato per lo "spesometro" (art. 21 del DL 78/2010), consente infatti anche l'invio delle fatture emesse e/o ricevute nei confronti di soggetti esteri.
Per quanto concerne il c.d. "esterometro", in ragione del differimento dei termini di cui al DPCM 27.2.2019, entro il 30.4.2019 dovrà essere trasmessa una comunicazione avente ad oggetto i dati relativi ai mesi di gennaio 2019, febbraio 2019 e marzo 2019. Si ritiene, dunque, opportuno distinguere i dati delle fatture a seconda del mese di riferimento (gennaio, febbraio o marzo 2019), evitando di far confluire dati di periodi diversi nel medesimo file.
F
onte: Il Quotidiano del Commercialista del 23.4.2019 - "Possibile inviare l’esterometro con i servizi dell’Agenzia" - Cosentino - Greco

Sezione:   Autore : S.M.Perego