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Data Titolo Sezione Autore
06/06/2016 Riconosciuta alle società immobiliari l'agevolazione sulla riqualificazione energetica S.M.Perego
07/06/2016 Le spese per il servizio idrico integrato sono sempre di competenza dell’amministratore S.M.Perego
07/06/2016 Super ammortamenti particolari in presenza di leasing S.M.Perego
07/06/2016 Ovvie complicazioni per il canone RAI 2016 S.M.Perego
07/06/2016 Permangono dubbi su quale abitazione principale non pagare l’IMU? S.M.Perego
07/06/2016 Studi di settore per professionisti non tutti aggiornati S.M.Perego
08/06/2016 Le aree edificabili sono tassate ai fini IMU in base al valore venale al 1° gennaio S.M.Perego
08/06/2016 L’INPS fornisce chiarimenti sull’obbligo di reperibilità in caso di malattia S.M.Perego
08/06/2016 Anche per tutte le auto il super ammortamento S.M.Perego
10/06/2016 La cessione di un bene oggetto di super ammortamento non sconta la maggiorazione S.M.Perego

Records 1011 to 1020 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego