Visualizza ricerca
 
Ordine e Ricerca
Per autore
Per parole chiave
Cerca

Data Titolo Sezione Autore
21/12/2017 INAIL Al via gli incentivi per il miglioramento dei livelli di salute S.M.Perego
24/01/2018 INAIL Autoliquidazione 2017/2018 S.M.Perego
08/09/2009 INAIL denuncia con procedura telematica news S.M.Perego
12/10/2016 INAIL invariati i minimali sulle retribuzioni convenzionali S.M.Perego
14/01/2019 INAIL Rinviata l’autoliquidazione S.M.Perego
12/10/2016 Inapplicabile alla P.A. la responsabilità solidale per debiti retributivi S.M.Perego
20/11/2018 Incompatibile per il Garante della privacy l’attuale impostazione sulla fattura elettronica S.M.Perego
11/05/2018 Indeducibile l’acquisto di carburante se non c’è la fattura elettronica S.M.Perego
13/04/2015 Indeducibile la fattura generica S.M.Perego
17/09/2009 Indennità news S.M.Perego

Records 1031 to 1040 of 2397
First Previous Next Last

 

Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego