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Data Titolo Sezione Autore
03/05/2018 Le spese di vitto e alloggio addebitate ai committenti trovano la deducibilità integrale S.M.Perego
03/05/2018 La ricezione della fattura elettronica può seguire percorsi diversi ma attenzione agli scarti S.M.Perego
09/05/2018 Approvati nuovi ISA S.M.Perego
09/05/2018 Nuova circolare sullo split payment S.M.Perego
09/05/2018 La corsa all’aggiornamento in materia di Privacy - Trattamento dei dati personali S.M.Perego
11/05/2018 Fattura elettronica – Soppressione registri Iva S.M.Perego
12/04/2018 Anche per i conviventi di fatto può sussistere la comunione dei beni S.M.Perego
11/05/2018 Ridotti gli interessi di mora delle somme iscritte a ruolo S.M.Perego
30/04/2018 On line le indicazioni operative sulla privacy dal CNDCEC e FNC S.M.Perego
16/05/2018 INPS – Sospensione contributi gestione separata - istruzioni S.M.Perego

Records 1231 to 1240 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego