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Data Titolo Sezione Autore
25/11/2016 Le ultime novità in tema di comunicazione trimestrale dei dati iva S.M.Perego
16/05/2016 Le unioni civili comportano il diritto alla detrazione per il coniuge a carico S.M.Perego
09/05/2016 Le unità immobiliari contigue e autonome possono scontare i benefici della c.d. “Prima casa” S.M.Perego
17/02/2016 Leasing finanziario abitativo – Un nuovo Studio del Consiglio Nazionale del Notariato 29.1.2016 n. 4-2016/T S.M.Perego
24/11/2011 Legge di stabilità 2012 news S.M.Perego
14/10/2015 Legittima la convocazione dell’assemblea tramite PEC S.M.Perego
29/10/2015 Legittime le prestazioni gratuite rese da professionisti S.M.Perego
17/03/2017 Legittimo il limite di 700 mila euro per la compensazione dei crediti IVA S.M.Perego
07/12/2015 Limitati i rimborsi chilometrici agli ai professionisti associati S.M.Perego
05/04/2019 Limitato il ricorso al segreto professionale S.M.Perego

Records 1481 to 1490 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego