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17/03/2016 I primi chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo S.M.Perego
02/05/2016 Gli impianti di telefonia sono esclusi dalla rendita catastale S.M.Perego
14/03/2016 Attivato il blocco e/o il sequestro di beni senza frontiere S.M.Perego
10/03/2016 Lavoro autonomo in arrivo maggiori tutele S.M.Perego
21/03/2016 Quale interpello applicare? S.M.Perego
04/03/2016 INPS Assegno di disoccupazione in esenzione da IRPEF S.M.Perego
07/03/2016 Nessuna CU per artigiani e commercianti S.M.Perego
07/03/2016 L’Omessa indicazione del canone di locazione raddoppia le sanzioni S.M.Perego
07/03/2016 DURC a rischio per errori nel versamento contributivo S.M.Perego
07/03/2016 Entro oggi la trasmissione telematica delle certificazioni uniche - Esclusi artigiani e commercianti forfetari S.M.Perego

Records 201 to 210 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego