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Data Titolo Sezione Autore
30/05/2019 Gli ”Indici sintetici di affidabilitŕ fiscale” al via senza software di calcolo – Intermediari in affanno S.M.Perego
31/05/2019 Non č ancora disponibile l’accordo al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche S.M.Perego
10/06/2019 Novitŕ dall’INPS sul "bonus bebč" S.M.Perego
10/06/2019 Nuovo portale per il processo tributario telematico S.M.Perego
10/06/2019 Per gli immobili locati a canone concordato IMU e TASI ridotta al 75% S.M.Perego
10/06/2019 Per coloro che hanno optato per il regime forfetario dall’1.1.2019 non sono dovuti acconti S.M.Perego
10/06/2019 Parte la richiesta dei dati utili all’applicazione ISA S.M.Perego
10/06/2019 Ancora modifiche ai modelli di dichiarazione – Intermediari senza pace S.M.Perego
10/06/2019 Proroga dei versamenti in scadenza all'1.7.2019 per mancanza dei software S.M.Perego
12/06/2019 Gli ISA sono on-line S.M.Perego

Records 2341 to 2350 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego