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Data Titolo Sezione Autore
27/11/2015 La dichiarazione omessa ma presentata tardivamente non proroga i termini di accertamento S.M.Perego
27/11/2015 Disponibile il software per le segnalazioni di anomalia da Studi di Settore 2015 S.M.Perego
26/11/2015 Messaggio INPS sui limiti al cumulo contributivo per Art/Com e G.S. S.M.Perego
12/01/2016 Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria - Ulteriori problemi S.M.Perego
30/11/2015 L’INPS interviene sugli ammortizzatori sociali S.M.Perego
04/12/2015 Linee guida AGID alla conservazione delle fatture elettroniche S.M.Perego
26/11/2015 I medici di base esclusi dalla fatturazione elettronica S.M.Perego
07/12/2015 Il pagamento dei diritti doganali anche con bonifico S.M.Perego
07/12/2015 Pronta la bozza della Certificazione Unica 2016 S.M.Perego
07/12/2015 Approvato il modello di opzione per la patent box S.M.Perego

Records 241 to 250 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego