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Data Titolo Sezione Autore
28/09/2015 Ultimi controlli sulle dichiarazioni dei redditi S.M.Perego
29/09/2015 Approvato lo schema di DLgs. relativo alla riforma delle sanzioni amministrative S.M.Perego
30/09/2015 ONLUS regolarizzazione entro il 30.9.2015 S.M.Perego
30/09/2015 Voluntary disclouser - Proroga del termine al 30.11.2015 S.M.Perego
30/09/2015 Autoveicoli – Il certificato di proprietà solo on-line S.M.Perego
30/09/2015 Dal 1.1.2016 entrano in vigore i Principi Italiani di Valutazione (OIV) S.M.Perego
30/09/2015 Scade il termine per trasmettere il modello UNICO e sanare UNICO 2014 S.M.Perego
30/09/2015 DLgs. di riforma delle sanzioni amministrative (L.23/2014) S.M.Perego
01/10/2015 Indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi - (mess. INPS 30.9.2015 n. 6024) S.M.Perego
01/10/2015 Occorre una valutazione complessiva per determinare l’antieconomicità delle operazioni aziendali S.M.Perego

Records 381 to 390 of 2397
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Titolo: Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")   Data : 24/04/2019
 Scade il 340.4.2019 la trasmissione telematica della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro")
Il 30.4.2019 costituisce il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (c.d. "spesometro") di cui all'art. 21 del DL 78/2010, relativa al terzo e quarto trimestre (o secondo semestre) 2018.
L'Autore sottolinea che le fatture datate 2018 e ricevute in formato cartaceo nel 2019 non devono essere inserite nella comunicazione del cessionario o committente, ma rientrano nello "spesometro" del cedente o prestatore.
Con riguardo alle modalità di compilazione, si ricorda che le fatture emesse per servizi resi a soggetti extra-Ue devono essere identificate con il codice natura "N2" (operazioni non soggette ad IVA), mentre quelle per servizi resi nei confronti di soggetti passivi Ue devono essere identificate con codice "N6" (inversione contabile).
Inoltre, il codice "N2" deve essere utilizzato anche per comunicare le fatture ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario, benché questi ultimi siano esonerati dall'adempimento.
Si ricorda, infine, che il 30.4.2019 costituisce anche il termine per il pagamento dell'imposta di bollo eventualmente dovuta sulle fatture elettroniche emesse, per obbligo o facoltà, nel 2018.
Fonte: Notiziario Eutekne
Sezione:   Autore : S.M.Perego